Statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “FUTURA”

Art. 1 (Natura dell’associazione)
L’associazione denominata “FUTURA”, è un organismo INDIPENDENTE e DEMOCRATICO che rappresenta cittadini decisi ad impegnarsi in attività politiche, sociali e culturali operando come ente No Profit, in grado di gestire attività di varia natura. La sede legale è provvisoriamente fissata a Pace del Mela in via Stazione n.12.

Art. 2 (Obiettivi)
L’Associazione ha come fine l’affermazione dei valori della solidarietà sociale e la promozione dei diritti civili ed è suo scopo rilevare ed affrontare le problematiche riguardanti il Comune di appartenenza e zone limitrofe, perseguendo i seguenti obiettivi:
• promuovere e tutelare i diritti dei cittadini;
• vigilare sull’osservanza dei doveri previsti dalle leggi e per il rispetto delle regole civili;
• promuovere ogni iniziativa tesa ad incrementare i rapporti di comunità;
• accrescere la coscienza civile, l’interesse e la partecipazione della cittadinanza alle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità;
• farsi interprete e promotore delle istanze e degli interessi dei cittadini del Comune presso la Pubblica Amministrazione, enti ed istituzioni competenti per una democratica e corretta gestione della cosa pubblica;
• promuovere iniziative al fine di migliorare la qualità della vita, con particolare riguardo alla difesa ed al potenziamento dei servizi pubblici ed alle problematiche legate al degrado urbano;
• difendere e valorizzare il patrimonio ambientale, a garanzia di un equilibrato ecosistema;
FUTURA si pone, inoltre, l’obiettivo di essere centro permanente della vita associativa nel territorio, promuovendo attività di varia natura ed ospitando le iniziative di associazioni che perseguono i medesimi obiettivi.

Art. 3 (Organi dell’Associazione)
Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea Generale dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Segretario; il Tesoriere; le Commissioni; i Coordinatori delle Commissioni.

Art. 4 (Soci e loro categorie)
I soci saranno classificati nelle seguenti categorie:
1. Soci Fondatori (coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione);
2. Soci Ordinari (coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo successivamente);
3. Soci Juniores (coloro che hanno aderito all’associazione in età non ancora maggiorenne);
4. Soci Onorari (coloro che pur sostenendo l’associazione, non partecipano attivamente).
La distinzione di denominazione è posta esclusivamente per fini interni e non comporta nessuna distinzione nel rapporto associativo; Tutti gli associati hanno eguali diritti ad eccezione del diritto di voto che di seguito è espressamente regolamentato. I Soci Juniores non hanno diritto di voto fino al compimento della maggiore età, anno in cui acquisiranno automaticamente il titolo di Socio Ordinario. I Soci Onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea Generale; non hanno diritto al voto; resta salva la facoltà di presentare domanda come Soci Ordinari.

Art. 5 (Diritti dei soci)
Tutti i soci (purché in regola con la propria qualifica) possono:
• Frequentare i locali, servirsi degli impianti e dei sevizi gestiti dall’associazione;
• Partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’associazione;
• Intervenire e discutere alle assemblee generali;
• Presentare proposte e/o reclami al Consiglio Direttivo;
• Partecipare con il proprio voto alla delibera dell’assemblea;
• Esercitare il diritto di voto per il Consiglio Direttivo;
• Essere delegati ad assumere incarichi sociali;
• Esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello statuto sociale.

Art. 6 (Doveri dei soci)
Tutti i soci hanno il dovere di:
• Mantenere esemplare condotta morale nell’ambito dell’Associazione e al di fuori di essa;
• Astenersi da atti che possano nuocere all’Associazione;
• Partecipare attivamente alla vita dell’associazione;
• Attenersi alle delibere ed alle disposizioni degli Organi associativi muniti dei necessari poteri.
I soci, qualora agendo in nome e per conto dell’associazione, provochino danni a terzi ne rispondono in solido.

Art. 7 (Ammissione dei soci)
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro i quali, previa visione dello statuto, che si ritiene automaticamente accettato, manifestano l’interesse di far parte dell’Associazione presentando domanda al Consiglio Direttivo. Esaminata la domanda, il Direttivo ne darà tempestiva comunicazione in merito all’accettazione o meno della domanda stessa. Tale giudizio deve essere sempre motivato e contro lo stesso è ammesso appello all’Assemblea Generale che, a seguito di votazione, potrà pronunciarsi in merito. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata da un genitore o da chi ne esercita funzione parentale.

Art. 8 (Decadenza dei soci)
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
1. Dimissione volontaria;
2. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o palesemente contraddice quanto esposto nel presente statuto;
3. Scioglimento dell’associazione;
4. Decesso.
Il provvedimento di Radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato da apposita Commissione Disciplinare che, convocato il socio, procederà in contraddittorio con l’interessato stesso ad una disamina degli addebiti. Qualora il socio interessato del provvedimento non si presentasse il provvedimento diverrebbe immediatamente esecutivo.

Art. 9 (Assemblea Generale dei Soci)
Sono iscritti di diritto all’Assemblea Generale, tutti i Componenti il Consiglio Direttivo e, successivamente, tutti i cittadini che, a seguito della loro richiesta, sono stati ammessi secondo modalità previste. L’Assemblea Generale è un organo di indirizzo generale e consultivo. L’Assemblea Generale dei cittadini è convocata ad intervalli temporali prestabiliti, affinché i cittadini siano informati sui programmi e sulle attività dell’Associazione. L’Assemblea Generale è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. La convocazione dell’Assemblea straordinaria può essere effettuata dal Consiglio Direttivo per esigenze particolari non prevedibili o su richiesta di almeno la metà più uno degli associati. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Essa è anche organo giudicante e delibera in ultima istanza sulle controversie di sua competenza. Dello svolgimento dell’Assemblea Generale si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario di cui verrà data ampia diffusione. Le assemblee sono sempre presiedute dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 (Validità Assembleare)
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e con qualsiasi numero di soci, in seconda convocazione; l’Assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L’assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti i ¾ degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Ogni partecipante all’assemblea ha diritto ad un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato purché munito di delega scritta.

Art. 11 (Cariche Sociali)
Le cariche sociali sono onorifiche e a titolo gratuito; s’intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto. L’incarico, di Componente del Consiglio Direttivo, Segretario, Tesoriere, Coordinatore e membro di Commissione è compatibile con qualsiasi impiego, incarico, ufficio o mandato sia pubblico che privato.

Art. 12 (Fase Costitutiva)
In fase costitutiva, il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci Fondatori mediante scrutinio segreto ed ai quali è data la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze. I primi 7 della graduatoria acquisiranno la carica di Componenti l’Assemblea Consiglieri. Il Consiglio Direttivo Costituente dura in carica 5 anni.

Art. 13 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante dell’Associazione. L’elezione del Consiglio Direttivo è effettuata con cadenza triennale mediante votazione a scrutinio segreto, nella quale ogni socio potrà esprimere al massimo una preferenza. E’ composto da un numero variabile da 3 a 9 componenti, determinato dall’Assemblea Generale ed eletto dall’Assemblea stessa. I primi della graduatoria saranno designati quali Componenti del Consiglio Direttivo purché eleggibili. Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, nell’arco di 6 mesi o 6 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o che perde i requisiti riportati nel presente Statuto, decade dalla carica. Può essere considerato assente e sottoposto a giudizio del Direttivo, il Consigliere che, pur intervenuto alla riunione, non partecipi alle discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno o alle attività che l’Associazione decide di compiere. Il Consigliere dichiarato assente o decaduto da socio, viene sostituito mediante convocazione dell’Assemblea Generale e successiva elezione a scrutinio segreto. Il Direttivo elegge Segretario, Tesoriere e Coordinatori delle Commissioni. Segretario e Tesoriere potranno essere scelti tra i Soci a differenza dei Coordinatori delle Commissioni che saranno nominati scegliendo dal Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo, anche sulla base delle proposte delle Commissioni e dell’Assemblea Generale, analizza le esigenze della popolazione, determina gli obiettivi da perseguire e promuove le iniziative atte a realizzarli. Il Direttivo può inoltre nominare Commissioni permanenti e/o temporanee che avranno il compito di studiare ed elaborare proposte relative a problemi specifici oggetto della programmazione dell’Associazione.

Art. 14 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni attinenti l’attività dell’Associazione, in particolare provvede:
• all’indicazione di coloro che sono da ritenersi Soci Onorari;
• alla nomina dei Coordinatori delle Commissioni, stabilendo le competenze di tali Commissioni e dando gli indirizzi generali o conferendo eventuali incarichi specifici;
• all’approvazione delle fonti di finanziamento;
• all’approvazione del rendiconto di ogni anno solare e all’impiego del residuo attivo della gestione;
• all’approvazione di eventuali spese straordinarie;
• all’esclusione dei Consiglieri considerati assenti o per qualsiasi motivo impediti;
• al trasferimento della sede dell’Associazione;
• alla discussione ed all’approvazione o meno delle proposte avanzate dai singoli membri del Consiglio Direttivo ed attinenti l’attività per l’attuazione delle finalità dell’Associazione.
• alla predisposizione della relazione annuale sull’attività svolta, da presentare all’Assemblea Generale ed alla cittadinanza.
Il Consiglio Direttivo è Organo Esecutivo e di Coordinamento.
In qualità di Organo Esecutivo provvede a:
• dare esecuzione alle deliberazioni;
• deliberare sulle questioni aventi carattere di urgenza.
In qualità di Organo di Coordinamento, provvede a:
• indire riunioni ordinarie e straordinarie;
• sottoporre proposte, idee e programmi;
• coordinare l’attività delle Commissioni;
• organizzare il finanziamento dell’Associazione.

Art. 15 (Convocazione del Consiglio Direttivo)
Nel primo anno di vita dell’Associazione, il Consiglio Direttivo si riunirà, di norma, in via ordinaria almeno una volta al mese ed in seduta pubblica almeno una volta a trimestre, su convocazione del Segretario. Il Direttivo può riunirsi anche nei casi previsti dal presente Statuto su richiesta di un Consigliere o della maggioranza qualificata dell’Assemblea Generale. All’inizio delle sedute pubbliche, ciascun cittadino può presentare argomentazioni che riguardano questioni relative all’ambito territoriale nel quale opera l’Associazione; se le stesse non sono attinenti all’ordine del giorno, il Direttivo valuterà il momento e la data di discussione. Al fine di favorire la democrazia partecipata tra i cittadini, l’Associazione si impegna ad assicurare la divulgazione delle assemblee e delle votazioni. Il Consiglio Direttivo, oltre che mensilmente in via ordinaria, può essere convocato, in via straordinaria, dal Segretario quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza qualificata dell’Assemblea Generale. Decorsi inutilmente 5 giorni dalla richiesta, detti Consiglieri possono provvedere direttamente alla convocazione. Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo sono fissate e approvate dal Direttivo stesso con apposito Regolamento. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario e pubblicato a beneficio dei componenti l’Assemblea Generale.

Art. 16 (Validità del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni)
Le sedute sono valide qualora intervenga la maggioranza dei componenti il Direttivo stesso. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. Un Consiglio Direttivo non validato potrà ugualmente aver luogo purchè le deliberazioni vengano rimandate alla riunione successiva. Le deliberazioni che concernono la nomina o la revoca di uno o più Coordinatori di Commissione devono essere sempre adottate con le maggioranze previste.

Art. 17 (Il Presidente)
Acquisisce il titolo di Presidente, il Consigliere che ha raggiunto il maggior numero di preferenze all’atto della costituzione del Direttivo. E’ anche Rappresentante Legale dell’Associazione ed ha diritto di voto, in quanto facente parte del Direttivo. In caso di decadenza, viene sostituito dal Consigliere arrivato secondo in termini di preferenze e, successivamente, si provvede alla convocazione dell’Assemblea Generale per l’elezione di un nuovo Consigliere. Per l’elezione del Presidente, in caso di parità di preferenze, acquisisce la carica il Consigliere anagraficamente più anziano.

Art. 18 (Il Segretario)
Il Segretario dura in carica un anno, è rieleggibile ed è scelto tra i soci. Per l’elezione del Segretario, in prima votazione occorrono almeno la metà più uno dei voti dei Consiglieri. In seconda votazione e nelle successive, occorrono almeno la metà più uno dei voti dei Consiglieri presenti. La deliberazione che concerne la revoca del Segretario deve essere sempre adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica. Il Segretario convoca i singoli Consiglieri comunicando loro ordine del giorno, luogo data ed ora delle riunioni, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, e dell’Assemblea Generale e predispone la relazione annuale da presentare all’Assemblea Generale. Provvede alla corrispondenza e cura la conservazione di tutti gli atti dell’Associazione. Qualora lo ritenesse necessario può avvalersi della collaborazione di un socio. In caso di temporanea assenza, il segretario sarà sostituito da un Componente il Consiglio Direttivo.

Art. 19 (Il Tesoriere)
Il Tesoriere dura in carica un anno, è rieleggibile ed è scelto tra i soci. Per l’elezione del Tesoriere, in prima votazione occorrono almeno la metà più uno dei voti dei Consiglieri. In seconda votazione e nelle successive, occorrono almeno la metà più uno dei voti dei Consiglieri presenti. La deliberazione che concerne la revoca del Tesoriere deve essere sempre adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica. Il Tesoriere custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni dell’Associazione; tiene la contabilità; presenta periodicamente al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria e provvede al rendiconto annuale da sottoporre ad approvazione.

Art. 20 (Le Commissioni)
Possono far parte delle Commissioni esperti e tecnici anche esterni all’Associazione, i quali però non avranno diritto di voto. Il Coordinatore della Commissione nomina i componenti della Commissione, organizza e coordina i lavori nell’ambito della delega ricevuta, ne fa la sintesi e comunica le nomine, i risultati e le proposte al Direttivo. I Coordinatori delle Commissioni durano in carica secondo il mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo, sono rieleggibili e sono scelti tra i membri del Consiglio Direttivo. Per l’elezione del Coordinatore della Commissione, in prima votazione occorrono almeno la metà più uno dei voti dei Consiglieri eletti. In seconda votazione e nelle successive, occorrono almeno la metà più uno dei voti dei Consiglieri presenti. I Coordinatori delle Commissioni possono essere revocati in ogni tempo dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza prescritta per eleggerli. Ogni qualvolta partecipano alle riunione del Direttivo convocato per la deliberazione di questioni aventi carattere di urgenza, i Coordinatori delle Commissioni sono membri del Direttivo stesso con diritto di voto.

Art. 21 (Finanziamento)
L’Associazione si finanzia attraverso il contributo volontario dei cittadini, donazioni, lasciti ed altri eventuali utili derivanti da attività svolte dall’Associazione. Previa delibera del Consiglio Direttivo, possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine di reperire fondi.

Art. 22 (Scioglimento dell’Associazione)
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad uno o più enti similari su designazione dell’Assemblea.

Art. 23 (Informazioni sullo Statuto)
Il presente Statuto è consono alle Linee Guida per il Riconoscimento di Associazioni approvate con Deliberazione del Consiglio del Municipio di Pace del Mela. Per quanto non previsto dal presente statuto si osserveranno le disposizioni di legge vigenti in materia. Il presente Statuto viene depositato presso la sede municipale.